PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1755 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nelle mediazioni aventi ad oggetto beni immobili, la provvigione dovuta al mediatore, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, è interamente a carico del venditore».